. . . se non ci sentiamo obbligati a conoscere chi è il vero Papa?
Ormai la voglia politica sostituisce la voglia di verità, e la dittatura di relativismo si esalta ai cieli. Quindi, abbiamo il dovere di distinguere la falsità dalla verità.
Il criterio di la verità è diverso secondo le diverse materie. In un ballottaggio la verità politica consiste nei numeri di voti. Nelle scienze empiriche la verità consiste in ciò che si può osservare e dimostrare in maniera ripetitiva. In tema di Fede la verità consiste nell’insegnamento rivelato da Dio. Ma nella questione di chi è il vero papa e chi non lo è, la verità consiste in Diritto canonico, perché la legge ecclesiastica regola chi possiede un pretesa valida e legittima e chi non la ha.
Come tutti sappiamo, non è la voglia, né la popolarità, né un sondaggio che convalidano un uomo papa. Un uomo diventa papa solamente quando è eletto in un Conclave. Ma per essere più precisi un uomo si fa papa quando ACCETTA la sua elezione canonica in un Conclave legittimo. Un Conclave legittimo è un conclave che segue la legge papale di Papa Giovanni Paolo II, Universi Dominici Gregis, sui conclavi durante una sede vacante. (Per il testo, va al vaticano.va).
Ovviamente quindi anche se tutti i Cardinali dicono che qualcuno è il papa che non è stato eletto così, non è il papa, perché anche i Cardinali devono osservare il Diritto canonico della Chiesa Cattolica. Infatti, il Canone 359 dice espressamente che i Cardinali non hanno nessun potere di decisione quando la Sede Apostolica è vacante.
Quindi, per conoscere chi è il vero papa, non è sufficiente di riconoscere come tale chi è stato eletto in un Conclave. Ogni cattolico anche ha il dovere di verificare se c’è stata una sede vacante. Ma ovviamente, quando un papa muore il problema non esiste perché c’è una salma.
Ma quando un Papa rinuncia? Ecco presentarsi il problema. Infatti Papa Giovanni Paolo II ha previsto espressamente la possibilità di una rinuncia invalidante nella sua legge per i Conclavi, Universi Dominici Gregis al paragrafo 3, e al paragrafo 37 dove si ne fa una menzione indiretta.
Papa Giovanni Paolo II ha previsto anche la possibilità di una rinuncia invalidante quando ha promulgato il nuovo Codice di Diritto Canonico nel 1983, perché in canone 332 §2, si parla in questi termini di una rinuncia papale:
Canon 332 § 2. Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero ut a quopiam acceptetur.
Che è in italiano significa:
Canone 332 §2. Se succede che il Romano Pontefice rinunci al suo munus, per la validità si richiede che la rinuncia sia fatta liberamente e sia manifestata debitamente, ma non che sia accettata da qualsiasi.
Vediamo che in molte traduzione la parola latina munus venga tradotta come l’ufficio in ragione del fatto che il canone 145 §1 l’ufficio ecclesiastico (officium ecclesiasticum) si definisce come un munus. Questa traduzione, tuttavia, non è fedele, perché uno ufficio ecclesiastico è un dignità legale. Ma il munus petrino è una dignità soprannaturale, un dovere evangelico e un incarico concesso da Gesù stesso, a ragione per cui tutti il Diritto canonico lo definisce un ufficio ecclesiastico a norma di legge.
A questo punto è importante notare che in ogni discussione di diritto canonico, il testo latino è il presupposto del testo giuridico. Quindi, in ragione di questo Papa Benedetto XVI l’11 Febbraio 2013 ha fatto la sua dichiarazione in consistorio con i Cardinali esprimendosi in lingua latina, dicendo in prima persona (come Joseph Ratzinger):
Quapropter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri, mihi per manus Cardinalium die 19 aprilis MMV commisso renuntiare ita ut a die 28 februarii MMXIII, hora 20, sedes Romae, sedes Sancti Petri vacet et Conclave ad eligendum novum Summum Pontificem ab his quibus competit convocandum esse.
Una rinuncia papale è un atto giuridico speciale
Una rinuncia papale è un atto giuridico speciale. Come il Mons. Arrieta, Segretario per il Consiglio Pontificio per testi legislativi ha affermato l’11 Dicembre 2019 durante il suo incontro con Frà Alexis Bugnolo: una rinuncia papale non è soggetta alla interpretazione di nessuno, cioè nessuno nella Chiesa ha il diritto ad interpretarla. Neanche il papa. Perché se la rinuncia è valida, non è più il papa. E se non è valida, la sua interpretazione non la rende valida. “Deve essere certa in se” secondo il detto del Mons. Arrieta.
Quindi, come si vede dal testo latino della Rinuncia (qui sopra), Papa Benedetto ha rinunciato al ministerium. Quindi, non è legittima per nessuno a dire che ha rinunciato ad altro. In particolare non si consente di dire che egli ha rinunciato al munus o all’ufficio ecclesiastico. Tale spiegazione è una interpretazione che sostituisce la parola “munus” o “ufficium” alla parola “ministerium”. Quindi, di conseguenza, Papa Benedetto è ancora papa. Non c’è stata mai una sede vacante.
La fretta e la mancanza di prudenza dei Cardinali l’11 di Febbraio quindi è stato storico e straordinario
Secondo il Mons. Arrieta, secondo la sua conoscenza, non c’è stato mai un incontro di canonisti in grado di leggere la dichiarazione papale prima che il Padre Lombardo, portavoce per Papa Benedetto, desse via libera alla Sig.ra Giovanni Chirri di ANSA di diramare un tweet annunciando la rinuncia al papato.
Ovviamente quindi nessuno nella Chiesa è obbligato a seguire il Padre Lombardi o la Sig.ra Chirri o i Cardinali nel loro errore. Infatti mediante la Fede divina siamo tutti obbligati a dare ancora la nostra lealtà a Papa Benedetto.
Papa Giovanni Paolo II ha previsto errori di questo tipo quando ha promulgato il Codice di Diritto in 1983. Perché in quel Codice Egli, come Legislatore supremo nella Chiesa, ha cambiato il canone che riguarda la rinuncia del Romano Pontefice. Poiché tanti teologi per quasi 20 anni hanno messo in discussione la possibilità di scindere il governo papale dall’ufficio papale, in vista di una condivisione della dignità papale due persona: una con l’incarico del munus e l’altra con il dovere del ministerium, Egli ha messo un freno a tale eventualità per l’avvenire aggiungendo le parole suo muneri come oggetto del verbo renuntiare (Nel Codice di 1917 il verbo non ha oggetto). Inoltre, Papa Giovanni Paolo II ha impedito la possibilità di rinunciare ad altro, tramite il canone 188, che dichiara ogni rinuncia viziata da tale errore sostanziale irritus ipso iure, cioè inesistente proprio dalla legge.
Quindi, anche se Papa Benedetto ha voluto di rinunciare solamente al ministerium e conservare il munus non poteva farlo. Inoltre, Mons. Arrieta ha affermato sempre nell’incontro con Frà Alexis Bugnolo, che sarebbe contrario al diritto divino il fatto che il papato sia condivisa tra due persone.
UN OBBLIGO DIVINO PER TUTTI
Tutti nella Chiesa sono obbligati a seguire il vero Papa. Un uomo eletto in un Conclave indetto durante la vita di un papa eletto canonicamente è ovviamente non il papa. Il Canone 359 espressamente vieta i Cardinali di eleggere un altro papa durante la vita del Papa regnante. Il Papa regnante ovviamente è ancora il Papa regnante fintanto che non rinuncia al munus secondo la norma di Canone 332 §2.
Se il Clero in fretta ha obbedito a una giornalista o a un portavoce che non erano periti nella materia di Diritto, questa non obbliga in niente. Se i Cardinali in fretta e senza giusta discrezione hanno presunto la rinuncia come una rinuncia al papato, questa non obbliga in niente. Anche se Papa Benedetto con la sua età pensa di aver rinunciato al potere o all’ufficio del papato, ma non ha fatto una rinuncia al munus, oppure non ancora vuole rinunciare al munus, perché vuole ancora avere la dignità pontificia, questa non obbliga in niente, perché neanche il Papa ha autorità sopra l’ufficio papale. Solo Cristo il suo creatore la può avere. Quindi neanche l’intento di Papa Benedetto espresso nell’Atto (per fare vacante la sede o per convocare un conclave) può sanare l’errore di non rinunciare al munus.
Che facciamo ora?
Dobbiamo insistere con i nostri parroci perché smettano di nominare l’uomo che non ha il munus petrino nel Canone della Messa e ritornare a nominare Papa Benedetto. Ciascun sacerdote doveva fare ricorso al canone 41 che gli da l’autorità di leggere il testo della Rinuncia e dichiarare la Rinuncia un atto nullo.
Dobbiamo batterci poi perché i Cardinali riconoscano il loro errore e ritornino alla lealtà per Papa Benedetto XVI. Infine dobbiamo insistere perché l’Arcivescovo Cardinale di Buenos Aires ritorni a casa in Argentina.
Questo è il dovere solenne di tutti i Cattolici Romani. Non possiamo fare altro se vogliamo arrivare in Cielo, perché obbedire ad un antipapa è il più grave peccato di disobbedienza possibile nella Chiesa terrena.
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