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Mons. Arrieta e Frà Bugnolo parlano sulla Rinuncia di Papa Benedetto

di Frà Alexis Bugnolo

Scrivo questo post per ringraziare pubblicamente il Mons. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, Vescovo titolare di Civitate, nominato da Sua Santità Papa Benedetto XVI segretario del Pontificio Consiglio per l’interpretazione dei testi legislativi.

L’ho incontrato l’11 Dicembre, 2019 alle 9.45. L’incontro è durato circa 75 minuti. Non ho registrato l’incontro, ma voglio condividere con tutti ciò che ricordo di esso, per la sua grande importanza per la vita della Chiesa cattolica.

Ho iniziato dicendo che ero venuto a discutere l’interpretazione del diritto (interpretatio iuris) o più precisamente il diritto di interpretare atti canonici (ius interpretandi). Il vescovo Arrieta è un esperto in questa materia, avendo prestato servizio come professore di diritto canonico dal 1984 presso la Pontificia Università di Santa Croce, e dal 2003 al 2008 alla Presidenza dell’Istituto di diritto canonico “San Pio X” a Venezia, e come canonista della Penitenzieria Apostolica. Dal febbraio 2007 è stato al Pontificio Consiglio come Segretario del Pontificio Consiglio. Questo titolo non significa che egli è segretario, ma piuttosto, per così dire, vicepresidente del Consiglio.

Voglio sottolineare la dolcezza e il comportamento nobile del Vescovo, che non ha mai usato i ad hominem, non ha mai perso la pazienza e si è mostrato disponibile a discutere le questioni più impolitiche nella Chiesa dal punto di vista del diritto canonico.

Ho iniziato le mie domande con una prefazione, e con il permesso del Vescovo gli ho letto tutto il mio articolo, intitolato ¡Viva Guadalajara!

Durante la lettura, il Vescovo non poteva nascondere il suo divertimento di fronte alla storia fittizia, ma quando mi sono mosso verso i miei commenti su come questa storia si applica non solo ai primi momenti di un papato, ma anche all’ultimo, cioè ad una rinuncia papale, il divertimento sul suo volto è scomparso istantaneamente. – Tuttavia, continuò ad essere educato.

Mi ha confermato i seguenti fatti:

  1. A sua conoscenza, nel febbraio del 2013 non ci sono stati incontri di canonisti che hanno discusso la validità dell’Atto di rinuncia, né se una rinuncia del ministerium ha effettuato una rinuncia al munus.
  2. A sua conoscenza, papa Benedetto XVI non ha mai spiegato a nessun cardinale o canonista in privato se il suo atto ha effettuato una rinuncia al munus petrino o all’ufficio papale.
  3. A sua conoscenza, nessun atto di interpretazione della rinuncia è mai stato promulgato da papa Benedetto XVI.
  4. Mons. Arrieta ha ammesso che gli sono state poste domande sulla rinuncia, l’11 febbraio 2013, ma nessuna domanda riguardava l’uso del termine ministerium invece che munus.

Mi ha confermato anche questi punti di diritto:

  1. Se qualcuno avesse sentito Papa Benedetto XVI nel febbraio del 2013 spiegare o interpretare ufficialmente il suo Atto di rinuncia come atto di rinuncia al munus, e avesse lasciato una testimonianza giurata del fatto, questo non avrebbe alcun valore giuridico. Cioè non farebbe o altererebbe il significato se non lo fosse.
  2. Un atto di rinuncia papale non è soggetto all’interpretazione di nessuno nella Chiesa. Cioè, nessuno ha il diritto di interpretarlo.
  3. Un atto di rinuncia papale, quindi, deve essere certo di per sé. Se non è certo, non è valido.
  4. Non c’è un canone nel Codice di Diritto Canonico che prevede il termine ministerium di un ufficio ecclesiastico.
  5. Ciò che Arcivescovo Ganswein ha detto all’Università Gregoriana – Mons. Arrieta ha ammesso di non aver letto il testo di Ganswein per intero o nell’originale – è impossibile, perché l’Ufficio Pontificio è teologicamente incapace di essere tenuto da più di un uomo alla volta.
  6. È canonicamente impossibile che due persone trattengano l’ufficio papale contemporaneamente.
  7. La Curia romana partecipa al Ministerium petrinum, ma non al Munus petrinum.
  8. Può esserci un solo papa.
  9. Il Papa è soggetto alla legge divina e non può condividere il suo ufficio.
  10. Il Canone 1331 §2, n. 4 permette ad una persona scomunicata di avere un ministero nella Chiesa, ma che c’è una riforma del Codice Penale nelle opere e che questo è qualcosa che verrà affrontato.
  11. Il Canone 332 §2 richiede una rinuncia verbale, non una rinuncia che è significata dai gesti o dopo le dichiarazioni di fatto.
  12. Il principio teologico e giuridico supremo per l’interpretazione degli atti canonici è l’insegnamento di Gesù Cristo, dove diceva: “Che il tuo sì sia sì, e il tuo no, no, qualsiasi altra cosa viene dal diavolo” (Mt 5,37).

Ora, il vescovo Arrieta non era d’accordo con me in tutto. Mi ha detto chiaramente che egli sostiene le seguenti posizioni:

  1. La rinuncia di papa Benedetto era certa e chiara.
  2. La rinuncia significava chiaramente la rinuncia all’ufficio del papato.
  3. È moralmente impossibile a giudizio del vescovo Arrieta, in base alla sua conoscenza dell’uomo, Ratzinger, che papa Benedetto intendeva ingannare chiunque fingendo di dimettersi da una cosa invece dell’altra.
  4. Il Canone 332 §2, per quanto riguarda i requisiti di libertà e di debita manifestazione, non parla di una rinuncia al munus.
  5. La necessità in una rinuncia papale è una rinuncia all’ufficio papale, non al munus petrino, che è un termine canonico che non riflette adeguatamente la realtà teologica.
  6. Nel Codice di diritto canonico non c’è una chiara distinzione tra munus e ministerium.

Riguardo a questa quarta posizione del Vescovo, devo dire che ho cercato di ottenere una parola a margine per obiettare a tale affermazione palesemente falsa, come se le condizioni di validità di un atto di rinuncia al munus riguardassero solo l’atto di rinuncia e non l’oggetto cui si deve rinunciare. Credo che il Vescovo l’abbia appena detto per disperazione perché è logicamente assurdo in faccia, perché non si può leggere una parte di una frase nel canone che riguarda le condizioni di validità e ignorare ciò che è stato detto al inizio del canone come condizione fondamentale per il verificarsi o il discernimento del verificarsi dell’atto in questione!

Quanto alla quinta posizione, non sono d’accordo, perché Papa Giovanni Paolo II, Vicario di Cristo, promulgando il Codice ha imposto a tutta la Chiesa l’obbligo canonico di comprenderlo secondo il Canone 17, non come difettoso in nulla. Pertanto, un’interpretazione del canone 332 §2 che implica un difetto, non può essere autentica.

Non risponderò qui al n. 6, poiché l’ho devastantemente confutato nel recente Convegno Accademico a Roma, di cui ho pubblicato un estratto proprio su questo argomento, qui.

Ciò che mi ha lasciato insoddisfatto della nostra conversazione è che ho fatto molte domande, ma Mons. Arrieta non poteva darmi delle risposte. Ecco alcune delle mie domande, non testualmente, ma secondo il loro senso, che il Vescovo non ha risposto o non ha potuto rispondere:

  1. Se è chiaro che papa Benedetto si è dimesso dal suo ufficio, può spiegarmi canonicamente come ha fatto se non ha mai menzionato una rinuncia all’ufficio o al Munus petrino?
  2. Se il Canone 41 dà ad ogni sacerdote la discrezionalità e il diritto di valutare l’Atto di rinuncia papale prima di decidere di smettere di nominare Benedetto nel Canone della messa, come Papa, perché è canonicamente sbagliato se egli esercita questa discrezione, giudicare l’atto nullo e continuare a nominare Benedetto?
  3. Se nessuno ha il diritto di interpretare l’Atto papale, come si può spiegare perché quasi tutti nella Gerarchia ritengono che Papa Benedetto abbia operato una rinuncia all’Ufficio papale, se egli ha detto in nessun punto dell’Atto che “io rinuncio” all’ufficio o al munus? Non è la loro posizione un’interpretazione?
  4. Mentre sono disposto a concedere per rispetto a papa Benedetto che egli non intendeva maliziosamente ingannare, non è possibile che fosse in errore sostanziale quando si è dimesso da una cosa e non dall’altra?
  5. La nostra fedeltà a Gesù Cristo, Che si è impegnato ad osservare il diritto canonico, non ci impone di considerare quale possibile che il Papa sia in errore nel pensare di potersi rassegnare parte delle prerogative papali e mantenere il resto? o ha sbagliato nel voler biforcare il papato?
  6. I fatti storici che 1) Papa Benedetto XVI prima della sua elevazione al Papato sapeva dei desideri di molti teologi tedeschi di dividere l’ufficio papale secondo le linee del munus petrino e del ministero petrino, e 2) lo strano modo di rinunciare al ministero, ma non al munus, insieme a 3) la testimonianza di Ganswein suo segretario personale, che dovrebbe conoscere la mente del Santo Padre, non produrre la più solida testimonianza forense che il Papa ha intenzione di biforcare l’Ufficio Papale e dovrebbe essere corretto dalla Chiesa, anche se riteniamo personalmente che egli non aveva tale intenzione a titolo di supposizione e rispetto per la sua persona?

Il Vescovo ha concluso sottolineando che il mio approccio alla lettura dell’Atto di rinuncia è stato per lui strano, che non ha mai considerato questo problema prima, che non ha mai letto questa controversia, ma che gli ho dato “molto a cui pensare”.

CONCLUSIONE

La somma di quello che mons. Arrieta mi ha detto che mi porta a concludere quanto segue:

  1. L’Atto di rinuncia si presumeva fin dall’inizio come una rinuncia al Papato, senza considerare la discrepanza di rinunciare al ministerium invece che al munus, come se il Codice del 1917 fosse operativo, e non il Codice del 1983.
  2. Non c’è mai stata una riflessione canonica sul valore canonico dell’Atto di rinuncia da parte di chiunque conosciuto al vescovo Arrieta.
  3. Non ci sono argomenti canonici per la validità della rinuncia ad effettuare una perdita dell’Ufficio Pontificio, perché l’interpretazione è semplicemente una presunzione basata su un metodo estrinseco di lettura dell’atto (come ho sottolineato nel mio precedente articolo), che è il metodo di interpretazione più non autentico e più soggetto ad errori.
  4. L’opinione di nessun Cardinale o Vescovo o Sacerdote su questa materia costringe chiunque nella Chiesa ad accettarla, perché nessuno ha il diritto di dire che l’Atto papale ha un significato diverso da quello che dice espressamente.
  5. Così, la rinuncia di Papa Benedetto NON ha avuto effetto sulla perdita dell’Ufficio Pontificio. Egli rimane il Papa, il Successore di San Pietro, il Vicario di Cristo, il Sommo Pontefice e il Romano Pontefice con tutti i diritti e privilegi, tutte le prerogative e i poteri, le grazie e i carismi, PERCHE’ SE NON SI RINUNCIA AL PAPATO PER PAROLE, NON C’E’ UNA RINUNCIA AL PAPATO!*

Infine, voglio ringraziare il Vescovo per la sua pazienza. Più volte nei 75 minuti che abbiamo speso a discutere di questa questione più importante, ha osservato che aveva altri doveri, ma è rimasto comunque quando quello che ho detto era sostanziale e ha presentato una linea di argomentazione che ha ritenuto necessario per rispondere.

(Per maggiori informazioni vi raccomando la lettura della mia Quaestio Scholastica sulla controversia)

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* Per coloro che non hanno familiarità con il linguaggio tecnico, in questa controversia, il termine “papato” qui non si riferisce né al Vaticano, né allo Stato o agli Stati o Territorio Pontificio, né al governo del Vaticano, ma all’Ufficio del Romano Pontefice. E qui uso questo termine in senso linguistico, non nel senso della cosa, ma della cosa come viene chiamata. Per esempio, un marito si riferisce a sua moglie con uno dei suoi nomi propri, primo, medio, ultimo o improprio, come dolcezza, carissima ecc., oppure con un pronome da solo o seguito da una frase subordinata, come “colei che fa i piatti”. Se dice che mi sbarazzerò del lavaggio dei piatti, della pulizia del bagno, della preparazione dei pasti e del letto caldo, non ha fatto riferimento né logicamente né verbalmente alla moglie, perché le azioni che compie la moglie o gli effetti di cui è causa non sono lei, sono effetti o azioni sotto il suo potere, e nominando le azione non si indica necessariamente o determinatamente colei che è sua moglie. – Così pure, quando papa Benedetto ha rinunciato al ministero, ma non all’Ufficio Pontificio, non ha rinunciato all’Ufficio, perché non lo ha nominato, si è riferito solo a quello che potrebbe essere interpretato come il ministero che ne deriva. L’incapacità intellettuale o incapacità di riconoscere questa legge comune del linguaggio e del significato umano è al centro della ragione per cui molti pensano che Benedetto si sia dimesso dal pontificato, quando in realtà non ha fatto nulla del genere. Tuttavia, il motivo per cui ha fatto ciò che ha fatto, è oltre al punto (praeter rem), perché qualunque siano le sue motivazioni, l’atto rimane invalido, nullo.

Lo Scisma di Anacleto II E Cosa Possiamo Imparare da Esso

Un esempio storico per i nostri giorni

di Frà Alexis Bugnolo

La Chiesa in materia di fede e morali è infallibile. Ma questa verità non significa che i membri della Chiesa non possano cadere in errore in riguardo ai fatti di storia.

Questa è vera specialmente in nostra epoca mediatica in cui le notizie che sentiamo sono spese espresse in un modo per fare capire qualche altro che la realtà degli eventi storici. Questa modificazione delle notizie si chiama il “controllo del narrativo”, un trucco dei marxisti e di quelli che vogliano dominare la gente tramite la bugia e la non verità.

In riguardo alla Rinuncia di Papa Benedetto, anche se ogni indagine e critica dell’atto mette in evidenza la sua non conformità ai requisiti del canone 332 §2, si sente continuamente l’appello al fatto che, se tutti lo credono valido deve essere valido! Tutta la Chiesa non possa essere in errore in riguardo a chi sia il papa!

Ma la storia dello scisma di Anacleto II confuta queste repliche. Perché una volta, per 8 anni, la Chiesa di Roma seguiva un antipapa senza la conoscenza che era antipapa.

Si parla degli anni di 1130-1138 in cui tutti due, Gregorio Papareschi e Pietro Pierleoni, lottavano per il papato.

La storia è ben conosciuta (qui per Papa Innocenzo II e qui per l’antipapa Anacleto II*): il 14 Febbraio 1130, il Cardinale Gregorio Papareschi, Deacono di SantAngelo fu eletto papa con il nome di Innocenzo II. In seguito, la maggioranza dei Cardinali dichiarando l’elezione invalida hanno scelto Pietro Pierleoni, il Cardinale prete di Santa Maria in Trastevere.

Lo scisma era unico per la storia della Chiesa di quel tempo, come descrive il Pier Fausto Palombo nella sua, Le doppie elezioni del 1130 e del 1159 e il giudizio di Alessandro III e della sua età sullo scisma precedente**:

… uno scisma anomalo, in quanto sorge spontaneo dal seno stesso della curia, senza sollecitazioni esterne, e si allarga là dove trova il terreno favorevole per contrasti, locali o ideologici, …

Il popolo romano non sapeva della legittimità dell’elezione di Papa Innocenzo per quasi 4 anni, e lo scisma durava in toto 8 anni. La Chiesa Cattolica era divisa in due campi, ma al fine Papa Innocenzo II, eletto secondo la norma di un provvedimento speciale di Papa Onorio II, poco conosciuto fuori la sua corte al tempo della sua morte, prevalse.

Questo scisma in seguito è stato citato sempre dai canonisti come esempio di diritto per dimostrare che colui che è eletto legittimamente non è colui che la maggioranza pensa di essere eletto legittimamente, è piuttosto colui che è stato eletto secondo la norma vigente al tempo dell’elezione.

Quindi, la regola di verità in tali casi è sempre la norma della legge, non la detenzione di potere di uno con pretese al papato nè il parere della maggioranza dei Cardinali nè l’opinione comune del popolo romano.

Inoltre, lo scisma in senso retto e cattolico è sempre il peccato di colui che non è il papa secondo la norma della legge, non dei seguaci di colui che è il papa secondo la norma della legge.

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* Anche se la conferenza su Anacleto II, svolta curiosamente il 10-12 Aprile di 2013 provava a fare sembrare che Pierleoni era il vero papa.

** Atti del Convegno di Studi su Alessandro III nel VIII Centenario della morte, (Civita Castellana, 30 ottobre 1981), Viterbo, Centro di studi sulla civiltà comunale, 1985, pp. 181-241, citato in Le “immagine” e lo scisma di Innocenzo II e Anacleto II in Aquitania (1130-1138), del Dott Giorgio Milanesi, Università degli Studi di Parma. Disponibile in rete in formato PDF.

CREDITS: L’immagine di Beato Innocenzo II in evidenza si trova in dominio pubblico secondo le informazioni pubblicate in rete.

Eminente Canonista di Roma ammette che Bergoglio è antipapa

L’ardente sostenitore di papa Francesco
non riesce a produrre argomentazioni canoniche  per la validità della Rinuncia
di Papa Benedetto XVI

di un fedele della Chiesa di Roma

Al di pro della causa di sostenere che Papa Benedetto XVI è il vero papa, sono rivolto ad uno dei più eminenti canoniste della Chiesa che c’è, e che vive a Roma, per parlare della rinuncia di Papa Benedetto e la non conformità di quel atto alla legge ecclesiastica.

L’occasione è stata una grazia vera e opportunità unica per parlare con uno dei più saggi Dottore in Diritto Canonico. Quindi, è importante di sentire ciò che ha detto sul argomento per capire meglio che è successo il 11 Febbraio 2013.

La nostra chiacchierata è durata forse 20 minuti, e abbiamo parlato solamente sui principi di Diritto Canonico che riguardano la cessazione ab ufficio del Romano Pontefice. Non avevo apparecchiatura per registrare ciò che è stato detto, quindi, descrivo ciò che mi ha detto a quanto ricordo.

Essendo che qui, a ChiesaRomana.info, lo scopo è diffondere la verità non a seminare divisioni nella nostra Chiesa locale, non è importante chi precisamente egli è. Infatti è sufficiente semplicemente a raccontare i punti in diritto su cui siamo stati d’accordo e in disaccordo.

Egli ha confermato per me che:

    1. Un atto di rinuncia al papato rientra nel genere di atti legali che riguardano la cessazione al potere.
    2. La cessazione al potere non è mai presunta, deve manifestarsi nell’atto giuridico.
    3. La Curia romana assiste il papa nell’esercizio del Ministero petrino, ma nessuno in Curia romana, nemmeno il segretario di Stato, partecipa al Munus petrino.
    4. Durante una sede vacante non può esserci innovazione nella legge della Chiesa.
    5. Se il Ratzinger si è dimesso validamente, dal momento in cui lo ha fatto, c’era una sede vacante.
    6. Durante una sede vacante l’intera Chiesa è obbligata a giudicare chi non è papa e chi è papa sulla base della norma della legge, non del sentire dire o delle pretese di nessuno, per non parlare dei giornalisti.
    7. Il canone 145 §1 definisce ogni ufficio ecclesiastico come un munus.
    8. Il Canone 332 § 2 impone alla Chiesa di riconoscere che una rinuncia papale ha luogo quando vi è una rinuncia libera e manifesta al Munus petrino.
    9. Canone 1331 §2, n. 4, non proibisce a una scomunica di esercitare o svolgere un ministero nella Chiesa, e non identifica il ministero con dignità, ufficio o munus.
    10. La promessa e la preghiera di Cristo per il Successore di San Pietro è infinitamente più importante di un sostegno per il Papa che tutte le preghiere e le buone opere della Chiesa per il Papa. E solamente colui che ha il Munus petrino la riceve.
    11. È necessario che l’intera Chiesa abbia cura che una successione petrina, cioè il passaggio dell’ufficio del papato da un uomo all’altro, avvenga nel modo in cui la legge canonica e la volontà di Cristo lo intendono.
    12. La nostra preoccupazione per la soluzione di questo problema dovrebbe basarsi sulla massima carità e giustizia sia per Benedetto che per Francesco.
    13. Non c’è canone nel Codice di Diritto Canonico che afferma che ministero = munus.

Comunque, il canonista non era d’accordo con me in altri punti. Egli sostiene in fatti:

    1. Che è cattiveria proprio che qualsiasi mette in discussione le pretese validi di Papa Francesco al papato.
    2. Chi muovo una domanda o un’indagine sulla Rinuncia di Papa Benedetto con tali motivi non deve essere sentito proprio.
    3. La Scolastica non è la mente della Chiesa e non definisce la realtà.
    4. Il Codice di Diritto Canonico non definisce la realtà.
    5. Munus è contenuto in Ministerium.
    6. Il Canone 17 che stabilisce la norma secondo cui ogni canone nel Codice deve intendersi, non ha nessuna applicazione in questioni di validità o invalidità per la Rinuncia di Benedetto o le pretese di Bergoglio al papato.
    7. Cattolici devono leggere solo quei scrittori che sostengono la validità della Rinuncia e la validità delle pretese di Bergoglio al papato.

COMMENTARIO

L’usurpazione del potere è un atto in base al quale qualcuno che non ha un diritto, rivendica tale diritto. Viviamo in un secolo di usurpazioni, come si può riconoscere dalle notizie quotidiane. Ma quando si incontra un canonista che assume la posizione in cui si sostiene che la detenzione del potere rende legittima la pretesa al potere, si trova faccia a faccia con la prova che non vi è alcuna ragione o obbligo legale per sostenere la sua rivoluzione.

Quindi, anche se non abbiamo parlato delle opinioni del Cardinale Burke, quando ricordo che il Cardinale abbia chiamato tutti coloro che mettono in discussione la legittimità delle pretese di papa Francesco al papato, “estremisti”, mi chiedo cosa avrebbe detto il Cardinale su questi stessi punti in diritto? Perché comunque cos’è l’estremismo, nel cattivo senso della parola? Afferma che 2 + 2 deve = 4 e che coloro che lo affermano non hanno torto? O insiste che una pretesa al potere, che manca ogni fondamento in diritto, è insindacabile?

Le affermazioni più eclatanti di questo canonista sono contenute in nn. 5 e 6. Rifiutare la norma del canone 17 nella lettura del Codice significa in realtà gettare nel cestino ogni obbligo di ritenere che il Codice significhi ciò che Papa Giovanni Paolo II ha detto che significa e ciò che esso stesso o la tradizione canonica lo dice significare.

E affermare che “munus è contenuto nel ministero” è in somma rifiutare l’intera Incarnazione, perché questa è la dottrina di quei cristiani che affermano che lo svolgimento di un ministero dà autorità. È il principio protestante dell’ufficio, che nega che il Cristo ha consegnato agli uomini gli uffici ecclesiastici. Come uno storico molto eminente in confrontare l’ufficio ecclesiastico nella Chiesa cattolica e nelle chiese della Riforma mi ha recentemente affermato in una chat privata, i protestanti sono tutto d’accordo che il fare di un ministero porta con se l’autorità di farlo.

Quindi, in una parola, se munus è contenuto nel ministero, allora se qualcuno inizia a vestirsi come il Papa e ad agire come il papa, nominando i vescovi e consacrandoli, ALLORA È IL PAPA!

Infine, per un canonista affermare che il Diritto canonico non determina la realtà in una discussione sulla questione della validità canonica della Rinuncia è per conseguenza concedere che la Rinuncia è chiaramente e manifestamente NON CONFORME ALLA NORME DEL CANONE 332 §2! E quindi, che Bergoglio è antipapa, senza ogni pretesa legittima al papato!

Quindi la prossima volta che qualcuno ti dice che devi accettare Papa Francesco come papa “PERCHÉ ALTRIMENTI sei un peccatore o un eretico o uno scismatico”, forse dovresti rispondere così:

“Nella Chiesa cattolica solo egli è papa che è stato eletto canonicamente dopo la morte o le dimissioni canoniche dell’uomo precedente. Se uno dei più eminenti canonisti di Roma, che sostiene Papa Francesco, ha ammesso i punti in diritto secondo cui la Rinuncia non è conforme ai requisiti canonici del Codice di Diritto canonico, quindi penso di avere un DIRITTO INSINDACABILE a cagione del battesimo per rifiutare Bergoglio come papa. Perché chiaramente, se i sostenitori di Bergoglio dopo quasi 7 anni non hanno un argomento canonico che dimostra la sua pretesa è valida,  non esiste un argomento canonico! E se non c’è nessuno, perché in Cielo o in Terra, devo io accettarlo? ”

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CREDITS: L’immagine in evidenza si trova a https://www.glisfogliati.com/negozio/codice-di-diritto-canonico-testo-ufficiale-e-versione-italiana-1983/ dove si possa comprare la edizione del Codice di Diritto evidenziata in essa. Si presume fair use. ChiesaRomana.info non ha ricevuto nessun ricompensa per la raccomandazione o collegamento ipertestuale.