L’ardente sostenitore di papa Francesco
non riesce a produrre argomentazioni canoniche per la validità della Rinuncia
di Papa Benedetto XVI
di un fedele della Chiesa di Roma
Al di pro della causa di sostenere che Papa Benedetto XVI è il vero papa, sono rivolto ad uno dei più eminenti canoniste della Chiesa che c’è, e che vive a Roma, per parlare della rinuncia di Papa Benedetto e la non conformità di quel atto alla legge ecclesiastica.
L’occasione è stata una grazia vera e opportunità unica per parlare con uno dei più saggi Dottore in Diritto Canonico. Quindi, è importante di sentire ciò che ha detto sul argomento per capire meglio che è successo il 11 Febbraio 2013.
La nostra chiacchierata è durata forse 20 minuti, e abbiamo parlato solamente sui principi di Diritto Canonico che riguardano la cessazione ab ufficio del Romano Pontefice. Non avevo apparecchiatura per registrare ciò che è stato detto, quindi, descrivo ciò che mi ha detto a quanto ricordo.
Essendo che qui, a ChiesaRomana.info, lo scopo è diffondere la verità non a seminare divisioni nella nostra Chiesa locale, non è importante chi precisamente egli è. Infatti è sufficiente semplicemente a raccontare i punti in diritto su cui siamo stati d’accordo e in disaccordo.
Egli ha confermato per me che:
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- Un atto di rinuncia al papato rientra nel genere di atti legali che riguardano la cessazione al potere.
- La cessazione al potere non è mai presunta, deve manifestarsi nell’atto giuridico.
- La Curia romana assiste il papa nell’esercizio del Ministero petrino, ma nessuno in Curia romana, nemmeno il segretario di Stato, partecipa al Munus petrino.
- Durante una sede vacante non può esserci innovazione nella legge della Chiesa.
- Se il Ratzinger si è dimesso validamente, dal momento in cui lo ha fatto, c’era una sede vacante.
- Durante una sede vacante l’intera Chiesa è obbligata a giudicare chi non è papa e chi è papa sulla base della norma della legge, non del sentire dire o delle pretese di nessuno, per non parlare dei giornalisti.
- Il canone 145 §1 definisce ogni ufficio ecclesiastico come un munus.
- Il Canone 332 § 2 impone alla Chiesa di riconoscere che una rinuncia papale ha luogo quando vi è una rinuncia libera e manifesta al Munus petrino.
- Canone 1331 §2, n. 4, non proibisce a una scomunica di esercitare o svolgere un ministero nella Chiesa, e non identifica il ministero con dignità, ufficio o munus.
- La promessa e la preghiera di Cristo per il Successore di San Pietro è infinitamente più importante di un sostegno per il Papa che tutte le preghiere e le buone opere della Chiesa per il Papa. E solamente colui che ha il Munus petrino la riceve.
- È necessario che l’intera Chiesa abbia cura che una successione petrina, cioè il passaggio dell’ufficio del papato da un uomo all’altro, avvenga nel modo in cui la legge canonica e la volontà di Cristo lo intendono.
- La nostra preoccupazione per la soluzione di questo problema dovrebbe basarsi sulla massima carità e giustizia sia per Benedetto che per Francesco.
- Non c’è canone nel Codice di Diritto Canonico che afferma che ministero = munus.
Comunque, il canonista non era d’accordo con me in altri punti. Egli sostiene in fatti:
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- Che è cattiveria proprio che qualsiasi mette in discussione le pretese validi di Papa Francesco al papato.
- Chi muovo una domanda o un’indagine sulla Rinuncia di Papa Benedetto con tali motivi non deve essere sentito proprio.
- La Scolastica non è la mente della Chiesa e non definisce la realtà.
- Il Codice di Diritto Canonico non definisce la realtà.
- Munus è contenuto in Ministerium.
- Il Canone 17 che stabilisce la norma secondo cui ogni canone nel Codice deve intendersi, non ha nessuna applicazione in questioni di validità o invalidità per la Rinuncia di Benedetto o le pretese di Bergoglio al papato.
- Cattolici devono leggere solo quei scrittori che sostengono la validità della Rinuncia e la validità delle pretese di Bergoglio al papato.
COMMENTARIO
L’usurpazione del potere è un atto in base al quale qualcuno che non ha un diritto, rivendica tale diritto. Viviamo in un secolo di usurpazioni, come si può riconoscere dalle notizie quotidiane. Ma quando si incontra un canonista che assume la posizione in cui si sostiene che la detenzione del potere rende legittima la pretesa al potere, si trova faccia a faccia con la prova che non vi è alcuna ragione o obbligo legale per sostenere la sua rivoluzione.
Quindi, anche se non abbiamo parlato delle opinioni del Cardinale Burke, quando ricordo che il Cardinale abbia chiamato tutti coloro che mettono in discussione la legittimità delle pretese di papa Francesco al papato, “estremisti”, mi chiedo cosa avrebbe detto il Cardinale su questi stessi punti in diritto? Perché comunque cos’è l’estremismo, nel cattivo senso della parola? Afferma che 2 + 2 deve = 4 e che coloro che lo affermano non hanno torto? O insiste che una pretesa al potere, che manca ogni fondamento in diritto, è insindacabile?
Le affermazioni più eclatanti di questo canonista sono contenute in nn. 5 e 6. Rifiutare la norma del canone 17 nella lettura del Codice significa in realtà gettare nel cestino ogni obbligo di ritenere che il Codice significhi ciò che Papa Giovanni Paolo II ha detto che significa e ciò che esso stesso o la tradizione canonica lo dice significare.
E affermare che “munus è contenuto nel ministero” è in somma rifiutare l’intera Incarnazione, perché questa è la dottrina di quei cristiani che affermano che lo svolgimento di un ministero dà autorità. È il principio protestante dell’ufficio, che nega che il Cristo ha consegnato agli uomini gli uffici ecclesiastici. Come uno storico molto eminente in confrontare l’ufficio ecclesiastico nella Chiesa cattolica e nelle chiese della Riforma mi ha recentemente affermato in una chat privata, i protestanti sono tutto d’accordo che il fare di un ministero porta con se l’autorità di farlo.
Quindi, in una parola, se munus è contenuto nel ministero, allora se qualcuno inizia a vestirsi come il Papa e ad agire come il papa, nominando i vescovi e consacrandoli, ALLORA È IL PAPA!
Infine, per un canonista affermare che il Diritto canonico non determina la realtà in una discussione sulla questione della validità canonica della Rinuncia è per conseguenza concedere che la Rinuncia è chiaramente e manifestamente NON CONFORME ALLA NORME DEL CANONE 332 §2! E quindi, che Bergoglio è antipapa, senza ogni pretesa legittima al papato!
Quindi la prossima volta che qualcuno ti dice che devi accettare Papa Francesco come papa “PERCHÉ ALTRIMENTI sei un peccatore o un eretico o uno scismatico”, forse dovresti rispondere così:
“Nella Chiesa cattolica solo egli è papa che è stato eletto canonicamente dopo la morte o le dimissioni canoniche dell’uomo precedente. Se uno dei più eminenti canonisti di Roma, che sostiene Papa Francesco, ha ammesso i punti in diritto secondo cui la Rinuncia non è conforme ai requisiti canonici del Codice di Diritto canonico, quindi penso di avere un DIRITTO INSINDACABILE a cagione del battesimo per rifiutare Bergoglio come papa. Perché chiaramente, se i sostenitori di Bergoglio dopo quasi 7 anni non hanno un argomento canonico che dimostra la sua pretesa è valida, non esiste un argomento canonico! E se non c’è nessuno, perché in Cielo o in Terra, devo io accettarlo? ”
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CREDITS: L’immagine in evidenza si trova a https://www.glisfogliati.com/negozio/codice-di-diritto-canonico-testo-ufficiale-e-versione-italiana-1983/ dove si possa comprare la edizione del Codice di Diritto evidenziata in essa. Si presume fair use. ChiesaRomana.info non ha ricevuto nessun ricompensa per la raccomandazione o collegamento ipertestuale.
se Papa Benedetto continua a Farsi Chiamare Con Il Nome Scelto da Egli al tempo della Sua Nomina a Papa (cioe’ Benedetto XVI), questo gia’ indica chiaramente che Egli e’ rimasto Papa sia per propria Volonta’, sia come susseguente e diretta accettazione da parte del resto Del Clero Cattolico incluso il secondo Papa (Francesco);
se Papa Benedetto XVI non Si e’ spogliato della Sua Veste Bianca, allora Egli Si Ritiene ancora Papa, e cosi’ si puo’ notare facilmente che il resto del Clero accetta a tutt’ora questo dato di fatto poiche’ nessuno ha imposto A Papa Benedetto di cambiare Veste Religiosa;
se Papa Benedetto XVI Continua a Risiedere in Vaticano (contrario alle antiche norme riguardanti un Papa rinunciatario), questo rafforza il di sopra; un Papa rinunciatario e’ obbligato ad andare a risiedere lontano dalla Sede Della Chiesa Cattolica Apostolica Romana;
Se Papa Benedetto XVI continua a firmarsi con il P.P. , allora Egli e’ ancora Papa, Egli si ritiene ancora Papa e, sinora nessuno del Clero ha agito in modo da far si’ che Papa Benedetto XVI Rinunciasse a Firmarsi con il P.P.;
secondo la storia della Chiesa Cattolica Apostolica Romana,
quando un Papa si ritirava, Egli Si Spogliava della propria Veste Bianca, Rinunciava al Suo Nome scelto come Papa, e poi, quanto meno, tornava ad prendere il Suo stato precedente alla nomina di Papa (Cardinale, Vescovo, ecc.), oppure addirittura si ritirava come Monaco presso Monastero, ecc., e quindi, ad ogni modo, andava a risiedere lontano, non si firmava piu’ con il P.P.,
non recava piu’ anello con Efiggi alludenti al Suo essere stato
Papa;
Papa Benedetto XVI non ha seguito nessuno dei casi sopra accennati !
il titolo di Papa -emerito- non e’ mai esistito nella Chiesa Cattolica (e’ stato coniato solo in questa triste situazione di Papa Benedetto XVI, forzato a ritirarsi), essa e’ solo attribuita allo stato di Vescovo (non si applica nemmeno al Vescovo di Roma in quanto ovviamente il Vescovo di Roma e’ automaticamente riferito al Papa della Chiesa Cattolica Apostolica Romana);